Art. 1.

      1. È istituita, nell'ambito della professione medica, la figura del medico stomatologo. Formano oggetto della professione di medico stomatologo le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia medica e chirurgica della malattie della bocca, dei denti, delle mascelle e dei relativi tessuti molli, definita attività odontostomatologica, nonché le attività di prevenzione e di riabilitazione stomatognatica.